Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: importo contratto

Contributo Anac
QUESITO del 31/03/2022

La Delibera Anac n. 1121/2021 all'art. 2 comma 1 precisa: I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’A.N.AC., con le modalità
e i termini di cui all’art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara. il valore posto a base di gara è da intendersi come quello che il fornitore porrà a ribasso (esempio, nel criterio del prezzo più basso ?).

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e all’art. 108 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, che, pur statuendo in modo chiaro l’incomprimibilità dei costi di manodopera da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara volte all’affidamento di lavori, servizi (ad eccezione di quelli di natura intellettuale) e forniture (ad accezione di quelle senza posa in opera), non chiariscono in modo altrettanto univoco la determinazione del corrispettivo dell’appalto nel caso in cui l’aggiudicatario indichi, nella propria offerta economica, un valore relativo ai costi di manodopera inferiore rispetto a quello predeterminato dalla stazione appaltante nei propri atti di gara. Ai fini della determinazione del corrispettivo dell’appalto (importo contrattuale), si chiede se lo stesso sia costituito dall’importo offerto dall’operatore economico aggiudicatario della commessa pubblica (a seguito dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara) dai costi aggiuntivi di sicurezza stimati dalla stazione appaltante e dall’importo dei costi di manodopera stimati dalla stazione appaltante ovvero questi ultimi – nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta economica un valore inferiore rispetto a quello predeterminato dalla stazione appaltante – siano da uniformare a detto valore indicato dall’aggiudicatario. Si osserva che, nel caso in cui il corrispettivo dei costi di manodopera sia da intendersi quello indicato dall’operatore economico in sede di gara, potrebbe verificarsi che l’offerta più conveniente non risulti essere quella corrispondente al maggior ribasso percentuale offerto.